Visite guidate e viaggi di istruzione - procedura

(sintesi della normativa di legge contenuta nella C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992 e successive integrazioni)

  1. Le visite guidate (di un giorno o limitate all'orario delle lezioni presso mostre, monumenti, musei, località di interesse storico o artistico o naturalistico, parchi naturali, uscite formative, ecc.) e i viaggi di istruzione (di più giorni, per integrazione culturale o professionale, per una miglior conoscenza degli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici del territorio nazionale; ovvero per accostare la realtà sociale, economica, tecnologica e artistica di altri Paesi della CEE) devono essere previsti dal Consiglio di classe nel contesto della programmazione didattica, culturale ed educativa propria di ogni Istituto e di ogni classe. Si tratta di attività complementari alla scuola, per l'arricchimento culturale e professionale degli alunni.
    E' compito dei docenti individuare ciò che meglio risponde al piano di lavoro e alle esigenze formative del gruppo classe; agli alunni dovranno essere fornite una preparazione preliminare e le informazioni utili durante la visita; sarà poi chiesta una opportuna rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.
    Si devono evitare in linea di massima viaggi che prevedano partenze o arrivi in orario notturno. Viaggi in ore notturne sono possibili se in treno per lunghe percorrenze con arrivo al mattino.
  2. Criteri per la scelta della meta
    La destinazione venga scelta alla luce dei seguenti criteri:
    1. rispondenza alla finalità didattico formativa;
    2. criterio di maggior vicinanza, per contemperarare gli inderogabili obiettivi formativi con la importante esigenza di contenere la spesa;
    3. convenienza economica: attenta analisi dei costi e delle risorse; analisi di diversi preventivi, fatta salva la garanzia di sicurezza e di igiene;
    4. si richiede la partecipazione generale della classe (le assenze vanno valutate caso per caso);
    5. in linea generale si evitino costi aggiuntivi;
    6. qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia (per esempio la gratuità) deve comportare una riduzione della quota personale di partecipazione degli alunni, comprensiva anche delle spese di viaggio, vitto e alloggio degli insegnanti accompagnatori. Resta a carico della Scuola l'indennità di trasferta prevista dal CCNL.
  3. Docenti accompagnatori
    E' opportuno che vengano individuati tra i docenti della classe interessata, e preferibilmente di materie attinenti le finalità di quel viaggio. Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti accompagnatori possieda una discreta conoscenza della lingua del paese da visitare o di altra lingua lì comunemente utilizzata.
    Il preside, nell'ambito delle indicazioni del consiglio di classe, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità e poi procede alla designazione.
    L'incarico comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice civile per danni provocati dagli allievi affidati alla sua vigilanza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Tale vigilanza qualificata deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico del luogo visitato.
    Gli accompagnatori per i viaggi di istruzione saranno indicativamente uno ogni quindici alunni (disposizione comunque non vincolante ai fini assicurativi, ma indicazione di massima per consentire una vigilanza qualificata. Al fine di evitare un allentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").
  4. Procedure e documentazione
    il Consiglio di Istituto: delibera i criteri generali per la programmazione delle attività (per esempio un piano di massima delle visite guidate e del viaggio di istruzione alla luce della normativa ministeriale, delle esigenze degli allievi, delle attese delle famiglie, delle disponibilità del personale della scuola, ecc.); il Collegio docenti non ha ruolo deliberativo in merito: può dare utili indicazioni ai Consigli di classe e favorire un coordinamento organizzativo (periodi, distribuzione delle visite nei vari anni di corso, ecc.).
    il Consiglio di classe delibera la visita o il viaggio di istruzione prevedendo contestualmente l'insegnante organizzatore, gli accompagnatori, itinerario e contenuti didattici formativi, periodo, durata, mezzi.
    l'insegnante organizzatore del viaggio o della visita di istruzione:
    • presenta al Preside su apposito modulo la richiesta con le indicazioni precise di classe, data, orario, accompagnatori, responsabile, allievi partecipanti, ditta interpellata, con breve relazione che illustri gli obiettivi didattici dell'iniziativa. Su questo modulo gli insegnanti accompagnatori firmano per accettazione dell'incarico e conseguente impegno;
    • chiede in tempo utile alla Segreteria di predisporre gli elenchi necessari per ingressi nei musei, ecc.
    • prende contatto personalmente con le Agenzie di viaggio, e ove occorra con gli Enti che costituiscono la meta del viaggio e/o visita culturale guidata. Tale incarico non può essere delegato agli alunni;
    • si fa responsabile della raccolta delle dichiarazioni di consenso dei genitori (obbligatorie anche per la validità della assicurazione, moduli in Segreteria);
    • cura personalmente, coadiuvato dai rappresentanti di classe ove possibile, la raccolta delle quote di partecipazione, stabilite con cura sulla base dei preventivi di spesa acquisiti, con tutte le voci, e dopo aver accuratamente verificato il numero preciso dei partecipanti comprensivo degli insegnanti accompagnatori;
    • la somma raccolta deve essere consegnata in Segreteria per essere custodita in cassaforte, fino al momento dei pagamenti. La vigilia o il giorno stesso del viaggio, l'insegnante organizzatore preleva le quote utili per i pagamenti richiesti in loco e le gestisce personalmente (biglietti dei mezzi pubblici, biglietti di ingresso, noleggio del pullman privato se così è stabilito, con relativa quietanza);
    • compila con gli altri insegnanti accompagnatori la relazione della visita o del viaggio effettuato nel modulo predisposto, e la consegna personalmente al Preside.

    In sintesi:
      Ogni uscita culturale o formativa (visita, viaggio, ecc.) che occupi orario di lezione può essere autorizzata dalla Scuola e dunque può essere attuata solo se in precedenza sono stati depositati in Segreteria:
    1. elenco nominativo degli alunni partecipanti
    2. dichiarazione di consenso dei genitori
    3. elenco dei docenti accompagnatori e dichiarazioni firmate relative all'obbligo della vigilanza
    4. preventivo di spesa complessiva e della quota a carico di ogni alunno partecipante
    5. programma analitico del viaggio (mezzo utilizzato, orari, ecc.) e relazione sugli obiettivi
    6. fotocopia attestante la polizza assicurativa contro gli infortuni (in Segreteria)
    7. documento della Ditta di trasporto o dell'Agenzia sui requisiti di legge (in Segreteria)
    8. per i viaggi all'estero: la certificazione da parte dell'insegnante organizzatore che ha verificato che tutti i partecipanti sono in possesso di documento valido per l'espatrio.
  5. Assicurazioni
    Tutti i partecipanti (alunni e insegnanti) a viaggi o visite di istruzione predisposte con le modalità sopra indicate sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni propria della Scuola comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori.
    Per i viaggi all'estero si chiede di aggiungere la polizza globale per la copertura sanitaria, generalmente fornita dall'agenzia.